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di Argenti Giovanni Milano
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VADEMECUM GENERALE SU COME VANNO GESTITE LE SPEDIZIONI

L'e-commerce rappresenta un'incredibile opportunità, consentendo di effettuare comodamente da casa acquisti di qualsiasi tipo di prodotto, senza la necessità di girare per negozi fisici alla ricerca di ciò di cui si ha bisogno. Basta una semplice ricerca su internet per visualizzare una vasta gamma di prodotti adatti alle nostre esigenze. Tutti gli articoli acquistati vengono successivamente recapitati al destinatario tramite i numerosi corrieri operanti sul territorio nazionale. Ma come si gestisce la ricezione di una spedizione? Di seguito, una guida pratica per orientarsi nel processo.


Quando un corriere consegna una spedizione  il destinatario è tenuto a controllare attentamente :

1)  Che il numero dei colli in consegna corrisponda a quanto indicato nella lettera di vettura
2)  Che l'imballo risulti integro, non danneggiato, né bagnato , alterato o manomesso
3)  Che non siano stati utilizzati materiali di chiusura diversi tra loro .
4)  Deve verificare attentamente che non vi siano danni esterni
5)  Deve verificare SUBITO lo stato di funzionamento
6)  Firmare con diritto di riserva

Eventuali danni esteriori o la mancata corrispondenza del numero dei colli o delle indicazioni, devono essere immediatamente contestati al corriere che effettua la consegna, apponendo la dicitura "ritiro con riserva" sull'apposita documento ( bolla di trasporto ) e confermati, entro 8 giorni mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno al corriere, il cui indirizzo è esplicitato sul documento

DANNI,SMARRIMENTI, RITARDI, DISGUIDI , DISAGI O FURTI causati da terzi , ovvero dal Vettore non sono mai attribuibili al mittente in quanto non responsabile direttamente o indirettamente.
Per i danni da trasporto, se il mittente ha documentato che la merce era in buone condizioni prima della spedizione attraverso un video o altre prove, e quindi il danno è stato causato dal corriere durante il trasporto, la responsabilità è del corriere o dell'azienda di spedizioni.
Se il mittente ha adottato le precauzioni ragionevoli imballando correttamente il prodotto e documentando le sue condizioni prima della spedizione, non è ritenuto responsabile per il danno causato dal corriere durante il trasporto. In questo caso, il corriere o l'azienda di spedizioni potrebbero essere tenuti a risarcire il danno.
Per questo SI CONSIGLIA DI FARE SPEDIZIONI ASSICURATE .

Si consiglia vivamente di accettare sempre le spedizioni con diritto di riserva, in quanto rappresenta l'unico mezzo di tutela per il consumatore contro eventuali danni occulti, ovvero danni di vario genere non visibili esternamente al pacco .


In conformità all'Articolo 1698 del Codice Civile, la responsabilità per i danni occulti ricade sullo spedizioniere. Di conseguenza, la contestazione deve essere inoltrata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno entro e non oltre 8 giorni dal ricevimento della spedizione, corredata da fotografie del danno.
È fondamentale notare che non è consentito lasciare una spedizione chiusa senza prima esaminare il suo contenuto per verificare la funzionalità e l'integrità. Eventuali reclami presentati dopo l'arco temporale di 8 giorni, e ancor di più dopo diversi mesi, non saranno presi in considerazione. Le verifiche sulle spedizioni devono essere effettuate immediatamente al momento del ricevimento.
Nel caso in cui si rendesse necessario, è possibile scaricare il modulo di segnalazione per danni occulti per facilitare il processo di contestazione.  modulo di segnalazione danno occulto

COSA DICE LA LEGGE
  • In primo luogo, grava sull’Assicurato (sia esso un vettore, uno spedizioniere, ecc.) l’onere, di cui all’Art. 1914 del Codice Civile, richiamato anche nei contratti assicurativi, di “fare quanto possibile per evitare o limitare il danno”; in questo contesto si inseriscono le c.d. spese di salvataggio, ovvero tutte quelle attività i cui costi, purché non inconsideratamente sostenuti, consentirebbero una diminuzione del danno con conseguenti benefici anche per l’Assicuratore, e che, nel medesimo disposto, vengono posti a carico dell’Assicuratore stesso.
  • Un ulteriore principio previsto dal Codice Civile (Art. 1913) pone a carico dell’Assicurato l’onere di denunciare tempestivamente  il fatto agli assicuratori, il quale svolge la funzione di porre quest’ultimi in grado di accertare, senza pregiudizio derivante da ritardo, le cause del sinistro e la relativa entità prima che possano risultare non più visibili le eventuali tracce. Il rispetto di quanto sopra, tout court, risulta fondamentale qualora si verifichi un sinistro durante il trasporto ed assume, se possibile, ancor più rilievo in caso di danni gravi alla merce ove quest’ultima sia costituita, ad esempio, da componenti meccanici di precisione o merce deperibile.
  • L’inadempimento, doloso, degli obblighi di cui Artt. 1913-1914 potrebbe comportare anche la perdita del diritto all’indennità; qualora, invece, l’Assicurato ometta colposamente di adempiere tali obbligazioni, l’indennità verrebbe proporzionalmente ridotta in ragione del pregiudizio sofferto dall’Assicuratore.
IL DANNO OCCULTO
Tra le fattispecie che possono comportare un maggior impatto sulla gestione e sulla liquidazione del sinistro in ambito trasporti, riveste primaria importanza il c.d. danno occulto, ovvero quella situazione in cui, alla consegna della merce, l’imballo risulti integro ma soltanto dopo l’apertura del collo vengano riscontrati danni ( interni o esterni del bene trasportato ) o mancanza (parziale o totale) del contenuto.
Spesso succede che, soprattutto in quelle situazioni in cui il container completo venga inoltrato al magazzino del ricevitore in status FCL (full container loaded – ovvero il caricatore ed il ricevitore curano rispettivamente riempimento e svuotamento del contenitore, che può trasportare una o più partite intere di merce), emerga una perdita o un’avaria della merce all’apertura da parte del destinatario del contenitore, ancorché lo stesso risulti chiuso con sigillo numerato ed intatto.
Una maggior casistica tra i prodotti alla rinfusa trasportati in cisterna/tank, tra le merci il cui trasferimento prevede una fase di giacenza in corso di transito all’interno di centri logistici, in attesa del successivo inoltro al destinatario – situazione strettamente connessa allo sviluppo dell’e-commerce, cresciuto esponenzialmente negli ultimi anni- e tra i prodotti alimentari nell’ambito della GDO (significativo a riguardo un caso affrontato in passato di prodotti dolciari confezionati oggetto di furto trasportati all’interno di un contenitore e sostituiti dagli autori del furto con “cisternette d’acqua” – c.d. IBC –  poste nella parte anteriore del contenitore per simulare il peso della merce asportata).

INFORMAZIONI E CONSULENZA, IL VERO SCUDO PROTETTIVO
In aggiunta ai principi generali sopra evidenziati, al fine di non compromettere la gestione dell’evento dannoso, risulta fondamentale avere conoscenza dettagliata, avvalendosi eventualmente dell’ausilio di un consulente, delle tempistiche per la formalizzazione del reclamo da parte del Ricevitore in presenza di danno non apparente, di cui forniamo di seguito un quadro riepilogativo:
  • 7 giorni dalla consegna ove si tratti di spedizione terreste in regime CMR (Art. 30 della Convenzione CMR)
  • 8 giorni qualora si tratti di tratta terrestre nazionale (Art. 1698 del Codice Civile)
  • 3 giorni per tratta marittima internazionale (Art. 3 comma 6 della Convenzione di Bruxelles del 25 Agosto 1924 e successivi protocolli)
  • 3 giorni in caso di tratta marittima nazionale (Art. 435 del Codice della Navigazione);
  • 14 giorni nel trasporto aereo (Art. 31 della Convenzione di Montreal del 28 Maggio 1999 e successive ratifiche).
  • Per ultimo, ma non per importanza, evidenziamo l’onere di preservare il diritto alla rivalsa degli Assicuratori nei confronti di terzi responsabili, che si concretizza nell’invio di una comunicazione formale di responsabilizzazione a mezzo raccomandata o Pec, e di provvedere all’interruzione dei termini di prescrizione/decadenza in ottemperanza a quanto disposto dalle normative nazionali ed internazionali per ciascuna modalità di trasporto.

Considerando i brevi termini di decadenza e prescrizione stabiliti dalla legge, è opportuno esaminare attentamente lo stato del bene e verificarne il corretto funzionamento entro massimo 8 giorni dalla consegna. In tal modo, nel caso in cui si riscontrassero difetti o vizi, sarà possibile richiedere assistenza immediata.
Questo approccio precauzionale garantisce il pieno rispetto delle normative vigenti e offre al consumatore la possibilità di agire prontamente nel caso di eventuali problematiche riscontrate dopo la consegna.
Questo è il modo corretto per ricevere in sicurezza una spedizione, QUESTA INFORMATIVA SI RITIENE LETTA E SI DEFINISCE TACITA L'ACCETTAZIONE

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